Doppio regime Iva sul contratto avente per oggetto operazioni solo in parte soggette all’inversione contabile: l’imposta dovrà infatti applicarsi con il meccanismo speciale su dette operazioni e con le regole ordinarie sulle altre. Sarà pertanto indispensabile individuare distintamente la base imponibile imputabile a ciascun regime e si renderà opportuna, ancorché non obbligatoria, per agevolare l’esecuzione degli adempimenti, l’emissione di distinte fatture. Per le operazioni nei confronti degli enti non commerciali, poi, occorre distinguere l’eventuale parte imputabile all’attività istituzionale, alla quale non è applicabile l’inversione contabile. Di conseguenza, per gli acquisti fatti dagli enti pubblici, si profila l’applicazione concorrente, sulla stessa operazione, di entrambi i regimi speciali dell’inversione contabile dello «split payment».