Il d.l. 35/2013 è stato approvato dalla Camera il 15/5/2013 ed è attualmente all’esame del Senato per l’approvazione definitiva. Tra le modifiche apportate dalla Camera si segnalano le seguenti:
TARES: estensione disciplina ai comuni che sono passati alla tariffa puntuale, utilizzo di altre modalità di pagamento offerte dai sistemi interbancari;
IMU: scompare la doppia delibera per acconto e saldo, sostituite da un’unica delibera da adottare entro il 9/10/2013 per il calcolo del saldo IMU 2013, mentre l’acconto di giugno dovrà essere calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni del 2012.
Modifiche ritenute insufficienti dall’ANCI, che ha presentato alcune proposte di emendamenti, tra cui si segnalano le seguenti:
TARES
snellire il processo di riattivazione dei pagamenti attraverso l’esplicita indicazione della giunta comunale quale organo preposto alla determinazione delle scadenze di pagamento 2013 (lett. a) ed evitare incertezze applicative abolendo l’indicazione del numero di rate, già peraltro affidato alla discrezionalità del Comune dal decreto legge oggetto di esame;
evitare che l’immediata applicazione dei criteri del DPR 158 del 1999 comporti eccessivi aumenti di prelievo per i Comuni che non erano obbligati all’adozione di tali criteri, in quanto avevano adottato il regime Tarsu (circa 6700 amministrazioni per oltre 40 milioni di abitanti), ovvero, pur avendo adottato un regime tariffario, non avevano applicato integralmente i predetti criteri in virtù della flessibilità concessa da carattere “sperimentale” del regime stesso (gran parte degli oltre 1300 comuni in Tia).
Resta comunque fermo l’obbligo del raggiungimento già nel 2013 della copertura integrale del costo del servizio;
prevedere una sollecita revisione dei criteri relativi alla graduazione delle tariffe attualmente identificati con quanto previsto dal DPR 158/1999 e pertanto ancorati a ricerche e valutazioni sulla produzione di rifiuti delle famiglie e delle diverse categorie produttive di circa vent’anni fa. La completa adozione di un nuovo metodo di determinazione delle tariffe viene inoltre condizionata all’effettuazione di tale revisione.
IMU
indicare le indispensabili modalità di uniforme regolazione contabile, al fine di consentire a tutti gli enti che si vedono modificare le assegnazioni statali o il valore dell’Imu ad aliquote di base, a suo tempo determinato dal Mef su basi previsionali, di intervenire conseguentemente sulla propria contabilità senza subire alterazioni finanziarie improprie, né scompensi sul patto di stabilità.
esplicitare attraverso l’interpretazione autentica, il fatto che il Comune possessore di immobili siti nel suo territorio non è tenuto ad alcun pagamento dell’IMU, né con riferimento alla quota comunale, né per ciò che riguarda la quota di pertinenza statale, e, conseguentemente, l’intero ammontare del gettito in astratto riconducibile a tali immobili non concorre alla compensazione delle risorse comunali attraverso il Fondo di riequilibrio di cui al comma 17, art. 13 del dl 201 del 2011. Tale esplicitazione deriva, peraltro, dalla modifica al comma 11 recata dal d.l. 16 del 2012, in base alla quale “Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17”.
ripristinare la previsione contenuta nell’ultimo periodo del comma 11 dell’art. 13 del d.l. 201/2011, ovvero che le attività di gestione dell’Imu nel suo complesso, quindi comprendendovi la quota tuttora destinata allo Stato, sono effettuate dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dall’accertamento, a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
rendere omogeneo e coerente il regime dei fabbricati rurali strumentali con la disciplina delle aliquote disposta dal comma 8, art. 13, del dl n. 201 del 2011, senza riguardo alla classificazione attribuita ai fabbricati medesimi sulla base delle diverse norme e pronunce giurisprudenziali susseguitesi nel tempo. Va a questo proposito considerato che circa i due terzi della base imponibile IMU relativa ai rurali strumentali è classificata in D10 e soltanto un terzo ha mantenuto una diversa classificazione catastale.