Con Provvedimento del 17 luglio 2012 il Direttore dell’Agenzia del Territorio ha definito le modalità di annotazione negli atti catastali delle sentenze delle Commissioni Tributarie, passate in giudicato, che decidono controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una medesima particella, nonché la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale. Si tratta del provvedimento attuativo previsto dall’art. 12, comma 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie. In ordine alle modalità di annotazione delle sentenze (art. 2), il provvedimento prevede che le pronunce delle commissioni tributarie, non costituenti titolo esecutivo, che accolgono totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente, vengono annotate negli atti del catasto, relativamente ad ogni unità immobiliare interessata, con indicazione dell’esito del giudizio. L’Ufficio provinciale territorialmente competente procede all’annotazione delle sentenze entro trenta giorni dalla notificazione dell’impugnazione. Con le medesime modalità, in quanto compatibili, si procede all’annotazione delle sentenze della Corte di Cassazione, che rinviano la causa innanzi alle Commissioni tributarie. Negli atti catastali viene fatta altresì menzione, entro trenta giorni dal relativo passaggio in giudicato, delle sentenze da cui deriva la conferma dell’atto impugnato, nonché dei provvedimenti giurisdizionali dai quali comunque deriva la definitività dell’atto stesso, ovvero l’estinzione dell’intero processo. In merito alle modalità di aggiornamento degli atti del catasto (art. 3), l’Ufficio provinciale territorialmente competente provvede all’aggiornamento degli atti del catasto, ai sensi dell’articolo 69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, entro trenta giorni dalla presentazione di copia della sentenza, rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria, munita dell’attestazione di passaggio in giudicato, ovvero entro novanta giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della definitività della decisione. Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle conciliazioni giudiziali, previste dall’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con cui viene definita una controversia relativa alle operazioni catastali.