Con le sentenze n. 369 e n. 370 del 28/2/2012 il TAR Puglia-Lecce ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva. Nella fattispecie le ditte partecipanti impugnavano l’aggiudicazione provvisoria, a favore della società prima in graduatoria, dell’affidamento del servizio di gestione, accertamento, riscossione volontaria e coattiva di tributi locali e di altre entrate, disposta a conclusione della procedura di gara indetta dal Comune. A sostegno del gravame venivano dedotti diversi motivi, tra cui la carenza dei requisiti di idoneità professionale, di qualificazione, economico-finanziari e tecnico-professionali, false dichiarazioni in gara, ecc. Ebbene, il TAR Lecce evidenzia che le ricorrenti, gravata l’aggiudicazione provvisoria, hanno omesso di impugnare quella definitiva. Invero, non sussiste l’obbligo di impugnare l’aggiudicazione provvisoria di un appalto, idonea a produrre essenzialmente effetti prodromici rispetto a quelli propri della determinazione conclusiva, ma ove ciò sia avvenuto è onere del ricorrente avversare anche l’aggiudicazione definitiva, che è il provvedimento conclusivo del procedimento, a pena di inammissibilità, per carenza di interesse, del primo gravame giurisdizionale. L’aggiudicazione definitiva non costituisce, infatti, atto meramente confermativo o esecutivo, ma è provvedimento che, anche quando recepisca integralmente i risultati dell’aggiudicazione provvisoria e pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale, comporta comunque una nuova valutazione degli interessi pubblici sottostanti, con conseguente necessità di impugnativa autonoma. In mancanza di impugnazione dell’atto finale, l’aggiudicazione, sia pure viziata da invalidità derivata, si consolida e diviene inoppugnabile, conformemente ai principi generali. Conseguentemente, l’impresa ricorrente non potrebbe trarre alcun concreto vantaggio dall’ipotetico annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, i cui effetti siano assorbiti dall’aggiudicazione definitiva consolidata, per la definitiva preclusione della possibilità di conseguire il bene della vita sperato, ossia l’aggiudicazione dell’appalto e la conseguente stipulazione del contratto. In conclusione è da valutare inammissibile il ricorso avverso l’aggiudicazione provvisoria qualora non sia stata impugnata l’aggiudicazione definitiva, benché conosciuta, con conseguente consolidarsi degli effetti di quest’ultima. Peraltro, l’avere indicato tra gli atti impugnati nell’epigrafe del ricorso anche “l’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva” non può fare ritenere che la ricorrente abbia effettivamente gravato tale ultimo atto, risolvendosi, invece, tale locuzione in una formulazione meramente ipotetica atteso che il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale è intervenuto il 17 novembre 2011, in epoca posteriore alla proposizione del ricorso.